E’
costituita un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro
denominata “MONTEBELLUNA NUOVA”.
Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.
Per i rapporti fra associazione ed i soci, il domicilio di ogni socio è quello
risultante dal libro dei soci.
L’associazione
ha sede in Montebelluna (TV).
La durata dell’associazione è illimitata.
L’associazione
è un’organizzazione a carattere volontario, che non ha fini di lucro, e si
propone di promuovere e favorire l’aggregazione e la socializzazione dei soci
organizzando e promuovendo attività di confronto, studio, ricerca, formazione e
informazione su problematiche afferenti allo sviluppo culturale, alle modalità
di erogazione di pubblici servizi, all’organizzazione del territorio e tutela
ambientale, alla sicurezza dei cittadini, alla prevenzione e tutela sanitaria,
all’accoglienza dei cittadini di altre nazionalità e razze.
Per il conseguimento dello scopo sociale, come sopra individuato,
l’associazione provvede, sia nei confronti dei soci come della generalità dei
cittadini ed altri soggetti operanti nel territorio, a:
A)
organizzare iniziative ed eventi finalizzati alla sensibilizzazione
ed informazione sulle varie tematiche costituenti lo scopo sociale;
B)
organizzare manifestazioni, eventi e/o spettacoli pubblici e/o
privati, ivi compresi quelli cinematografici,
musicali, teatrali, letterari, sportivi;
C)
pubblicare studi e
ricerche afferenti alle varie tematiche costituenti lo scopo sociale;
D)
redigere e pubblicare note informative, periodici, libri e siti internet;
E)
organizzare attività di formazione sulle varie tematiche costituenti
lo scopo sociale;
F)
organizzare il tempo libero tramite iniziative podistiche,
cicloturistiche, turistiche, culturali, culinarie, sportive amatoriali e di
altri svaghi;
G)
svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle
sopraelencate, ivi compreso istituire o gestire uffici ed immobili in genere.
L’associazione può
acquistare e assumere in locazione o comodato uffici ed immobili in genere,
vendere od affittare i medesimi, provvedere alle forniture di beni e servizi, al
fine di espletare e perseguire lo scopo sociale.
L’associazione potrà anche prestare ad altri pubblici o privati la propria
collaborazione per la realizzazione di
iniziative conformi ai propri scopi
sociali e potrà eventualmente aderire ad altre associazioni, delle quali ne
condivida le finalità, previa delibera dell’assemblea dei soci, secondo i
modi e i termini previsti dal presente statuto.
Possono
essere soci dell’associazione tutti i cittadini che ne condividano gli scopi.
Potranno altresì essere soci altre associazioni ed enti aventi finalità e
scopi simili a quello dell’associazione, ed in ogni caso non in contrasto con
esso.
I soci si dividono in:
A)
Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell’associazione;
B)
Soci Ordinari: tutti i soci aventi diritto a frequentare
l’associazione;
C)
Soci Aggregati: tutti i soci minorenni, che diverranno
automaticamente soci ordinari al compimento della maggiore età.
La
presente classificazione si intende dettata a soli fini classificatori, ma ad
essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di soci
rispetto ad un’altra. In particolare, tutti i soci hanno gli stessi diritti e
gli stessi doveri nei confronti dell’associazione, che si impegna in tal modo
a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra i
soci, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.
In particolare ogni singolo
socio ha diritto a:
A)
eleggere
gli organi sociali e di essere eletto negli stessi;
B)
essere
informato sulle attività dell’associazione e di essere rimborsato per le
spese effettivamente sostenute nell’interesse dell’associazione;
C)
frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono
esercitate le attività dell’associazione;
D)
partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i
servizi dalla stessa forniti;
L’iscrizione
all’associazione comporta:
A)
l’assunzione della qualifica di socio;
B)
l’incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti
interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello
statuto stesso;
C)
il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo, tra
l’altro, a versare annualmente la
quota di partecipazione all’associazione stabilita dal consiglio direttivo;
D)
la
gratuità e assenza di lucro, anche indiretto, delle prestazioni
personali che ciascun socio in forma volontaria intende apportare
all’associazione in ragione delle
disponibilità individuali
Fermi restando i predetti
diritti e doveri, tutti e soci maggiori di età hanno diritto di voto nelle
assemblee, ed in particolare per l’approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali
dell’associazione.
I soci aggregati assumeranno automaticamente il diritto di voto al compimento
della maggiore età, negli stessi termini e modi di esercizio degli altri soci.
Sono considerati soci anche tutti i soggetti menzionati nell’articolo 111,
comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, sebbene ai soli fini delle disposizioni in esso
contenute.
La qualifica di socio si
assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare
al consiglio direttivo, che decide insindacabilmente, e previo versamento della
quota associativa.
La qualifica di socio si perde:
A)
per dimissioni da comunicarsi per iscritto, almeno
60 giorni solari prima dello scadere dell’anno;
B)
per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati
motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi
statutari o per altri motivi che comportino indegnità;
C)
per ritardato pagamento della quota associativa annuale per oltre 15
giorni dopo la comunicazione di intimazione al pagamento;
A
seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il consiglio direttivo
procederà non oltre la scadenza di ogni semestre solare alla
revisione della lista dei soci.
Sono
organi dell’associazione:
-
l’Assemblea dei soci;
-
il Consiglio direttivo;
-
il Collegio dei revisori, se l’assemblea ne delibera la costituzione.
L’Assemblea
dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
I soci sono convocati in assemblea almeno due
volte all’anno.
Hanno diritto di intervenire in
assemblea tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota
associativa annuale.
Ogni socio ha un voto in assemblea, secondo il disposto di cui all’articolo
2532, secondo comma, del codice civile. Non è ammessa delega.
L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato
nell’avviso di convocazione.
L’assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede
sociale, non meno di dieci giorni solari prima di quello fissato per l’adunanza,
contenente l’ordine del giorno, il luogo dell’adunanza (nella sede sociale o
in altro luogo purchè nel territorio nazionale), la data e ora della prima
convocazione e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore
dopo la prima.
In mancanza dell’adempimento della suddetta
formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti
tutti i soci, consiglieri e revisori effettivi se nominati.
Il presidente del consiglio direttivo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a
quella obbligatoria stabilita nel penultimo comma precedente, usare qualunque
altra forma di comunicazione diretta al fine di diffondere ulteriormente tra i
soci l’avviso di convocazione delle assemblee.
L’assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo.
L’assemblea deve pure essere convocata quante volte il consiglio direttivo
ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata con indicazione
delle materie da trattare dal presidente del collegio dei revisori, se nominato,
o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In questi ultimi casi la
convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta, ed in
caso d’inerzia del presidente del consiglio direttivo la convocazione deve
essere fatta dal presidente del collegio dei revisori, se nominato, ovvero da
altro membro del consiglio direttivo.
L’assemblea è presieduta dal presidente dal consiglio direttivo, fatta salva
diversa determinazione dell’assemblea.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se del caso, tre
scrutatori.
Il Presidente dell’assemblea constata la regolarità dell’assemblea, nonché
il diritto di intervento e di voto dei singoli soci.
Delle riunioni di assemblea si redige verbale debitamente firmato dal presidente
e dal segretario.
Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, con particolare
riguardo a quelli non intervenuti, con la stessa modalità prevista per
l’avviso di convocazione dell’assemblea.
Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in
conformità al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti,
dissenzienti o astenuti dal voto.
L’assemblea
ordinaria:
A)
approva il bilancio consuntivo ed eventualmente anche quello
preventivo;
B)
nomina, ovvero revoca, i membri del consiglio direttivo;
C)
nomina, se ritenuto
utile, i membri del collegio dei
revisori dei conti, eleggendo tra questi il presidente;
D)
definisce
e approva le politiche programmatiche dell’associazione;
E)
approva e modifica eventuali regolamenti interni all’associazione;
F)
delibera su qualsivoglia argomento attinente alla gestione ad essa
sottoposto dal consiglio direttivo e su quant’altro ad essa demandato per
legge o per statuto.
L’assemblea
ha luogo almeno due volte all’anno; l’assemblea che
approva il bilancio deve avere luogo entro i sei mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio sociale.
L’assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima
convocazione almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera,
sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci
presenti aventi diritto al voto.
L’assemblea
straordinaria delibera:
A)
sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
B)
sul trasferimento della sede dell’ associazione;
C)
sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del
patrimonio, secondo le disposizioni del seguente statuto;
D)
sulla nomina e sui poteri del/i liquidatore/i;
E)
su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla
sua approvazione dal consiglio direttivo.
L’assemblea
straordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima
convocazione almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera,
sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci
presenti aventi diritto al voto. Per la validità della delibera di cui ai
precedenti punti C) e D) occorre la presenza di 2/3
dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di 2/3 dei soci
presenti aventi diritto al voto.
Il consiglio direttivo si
compone di sei membri, o di
successivi multipli di tre, eletti dall’assemblea.
I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre
anni, fatto salvo che le
nomine si rinnovano ogni anno per un terzo con riferimento all’anzianità di
nomina dei singoli consiglieri.
Il consiglio direttivo, se non eletto dall’assemblea, elegge nel suo seno il
presidente ed un eventuale vicepresidente.
Il consiglio direttivo, sentito il parere del collegio dei revisori se nominato,
può determinare eventuali compensi dovuti ai consiglieri per l’espletamento
di particolari incarichi in favore dell’associazione.
Il consiglio direttivo è
convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal
presidente del collegio dei revisori, se nominato.
La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi almeno otto giorni prima
della adunanza ovvero, nei casi
urgenti, anche a mezzo di raccomandata a mano, di messo o telegramma, in modo
che i consiglieri ed i revisori effettivi, se nominati,
ne siano informati almeno due giorni prima della adunanza.
Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti presenti. Le votazioni sono normalmente palesi. A parità di voti, nelle
votazioni palesi, prevale il voto del presidente.
Il Consiglio Direttivo è
investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’associazione, salvo quanto per legge o statuto è espressamente riservato
all’assemblea.
Spetta, fra l’altro, a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, al
consiglio direttivo:
A)
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
B)
redigere i bilanci e presentarli in assemblea;
C)
predisporre i regolamenti interni dell’associazione ed eventuali
modifiche di essi, sottoponendoli all’approvazione dell’assemblea;
D)
determinare il valore delle quote associative annuali;
E)
convenire e concludere tutti gli atti contrattuali di ogni genere
inerenti alle attività dell’associazione;
F)
revisionare gli elenchi dei soci in modo da accettare la permanenza
dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni
provvedimenti in caso contrario;
G)
deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione dei
nuovi soci, nonché deliberare l’esclusione nei casi ammessi;
H)
tenere i libri sociali e le scritture contabili;
I)
nominare
gruppi di lavoro, fissandone gli ambiti operativi e deleghe;
J)
deliberare su ogni altra questione riguardante l’attività
dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive
dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
Il consiglio direttivo può
anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri ovvero a
procuratori ad negozia ovvero a
mandatari in genere, per determinati atti e categorie di atti, determinando i
limiti della delega.
Il
presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza legale
dell’associazione senza alcuna limitazione di sorta, anche in giudizio. Il
presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni
come da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone
liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e
procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a
qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualsiasi grado di
giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni
spettano all’eventuale vicepresidente nominato, ovvero al consigliere più
anziano.
La rinunzia anticipata dal
mandato amministrativo dovrà essere comunicata in forma scritta dal rinunziante
a mezzo raccomandata r.r. o telegramma a tutti i membri del consiglio direttivo
e, se nominato, al presidente del collegio dei revisori dei conti.
Essa ha effetto dalla data dell’ultimo ricevimento della predetta
comunicazione.
Qualora venga a mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo
rimanente in carica provvede a sostituirli mediante cooptazione ai sensi
dell’art. 2386 del codice civile.
L’assemblea
ha la facoltà di nominare l’organo
di controllo costituito o da un revisore unico o dal collegio dei
revisori composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, la quale nominerà pure il presidente del collegio
stesso.
L’organo
di controllo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
L’organo
di controllo deve controllare l’amministrazione dell’associazione,
vigilare sull’osservanza delle leggi e dello statuto sociale ed accertare la
regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili.
L’organo
di controllo partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e
dell’assemblea.
Ciascun
membro dell’organo di controllo può in ogni momento provvedere anche
individualmente ad atti di ispezione e controllo; devono altresì effettuare gli
accertamenti periodici e quanto ritenuto utile. Di ogni ispezione, anche
individuale, dovrà redigersi verbale da trascrivere nell’apposito libro.
Oltre a quanto previsto dalle
norme fiscali, l’associazione deve tenere:
A)
il libro dei soci, nel quale devono essere indicate le generalità
anagrafiche di ciascun socio, i versamenti eseguiti relativamente alla quota
associativa annuale nonché le eventuali annotazioni di esclusione;
B)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui
devono essere trascritti i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie;
C)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
direttivo;
D)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei
revisori;
E)
il libro giornale.
Il
libro indicato al punto D) è tenuto a cura del collegio dei revisori; i
restanti libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
Il
patrimonio dell’associazione è costituito:
A)
dalle quote associative annuali;
B)
dalla riserva indivisibile formata dagli utili e avanzi di gestione
di cui al successivo articolo;
C)
da eventuali contributi, erogazioni, raccolte di fondi effettuate
occasionalmente ed altre entrate similari, purchè siano per legge imputabili a
tale titolo;
D)
da ogni altra riserva costituita ai sensi di legge.
Tutte
le quote associative annuali non sono divisibili, rimborsabili, trasmissibili,
salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.
L’esercizio
sociale decorre dal 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo provvede alla
redazione del bilancio costituito dal rendiconto
economico-finanziario e relazione
sulla gestione.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto le spese e le entrate della gestione, e deve essere
depositato presso la sede sociale nei 10 giorni
precedenti l’assemblea, in modo che ogni socio ne possa prendere visione.
Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti
ma bensì devono essere destinati a riserve indivisibili.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla copertura di eventuali
disavanzi. In ogni caso eventuali disavanzi risultanti in sede di approvazione
del bilancio vanno coperte utilizzando
in ordine le riserve, le quote associative in progressione all’anzianità di
formazione ed, infine, eventuali versamenti effettuati a tale titolo.
L’assemblea
che delibera lo scioglimento dell’associazione, dovrà procedere alla nomina
di uno o più liquidatori, scegliendoli anche fra i non soci.
Per qualsiasi causa di scioglimento dell’associazione, l’assemblea in seduta
straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui
l’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, alla devoluzione
del patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non espressamente
previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.
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