STATUTO  DELL’ASSOCIAZIONE  

“MONTEBELLUNA  NUOVA”
 

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ARTICOLO 1
Denominazione

ARTICOLO 2
Sede e durata

ARTICOLO 3
Finalità e scopi

ARTICOLO 4
Soci

ARTICOLO 5
Acquisto e perdita della qualifica di socio

ARTICOLO 6
Organi dell’associazione

ARTICOLO 7
Assemblea dei soci

ARTICOLO 8
Assemblea ordinaria

ARTICOLO 9
Assemblea straordinaria

ARTICOLO 10
Consiglio direttivo

ARTICOLO 11
Convocazione del consiglio direttivo

ARTICOLO 12
Poteri del consiglio direttivo

ARTICOLO 13
Il presidente

ARTICOLO 14
Rinunzie

ARTICOLO 15
Organo di controllo

ARTICOLO 16
Libri sociali e scritture contabili

ARTICOLO 17
Patrimonio sociale

ARTICOLO 18
Esercizio sociale e bilancio

ARTICOLO 19
Scioglimento e liquidazione

ARTICOLO 20
Norma di rinvio

     


 

 

 

ARTICOLO 1
Denominazione

E’ costituita un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata “MONTEBELLUNA  NUOVA”.
Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.
Per i rapporti fra associazione ed i soci, il domicilio di ogni socio è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 2
Sede e durata

L’associazione ha sede in Montebelluna (TV).
La durata dell’associazione è illimitata.

ARTICOLO 3
Finalità e scopi

L’associazione è un’organizzazione a carattere volontario, che non ha fini di lucro, e si propone di promuovere e favorire l’aggregazione e la socializzazione dei soci organizzando e promuovendo attività di confronto, studio, ricerca, formazione e informazione su problematiche afferenti allo sviluppo culturale, alle modalità di erogazione di pubblici servizi, all’organizzazione del territorio e tutela ambientale, alla sicurezza dei cittadini, alla prevenzione e tutela sanitaria, all’accoglienza dei cittadini di altre nazionalità e razze.
Per il conseguimento dello scopo sociale, come sopra individuato, l’associazione provvede, sia nei confronti dei soci come della generalità dei cittadini ed altri soggetti operanti nel territorio, a:

A)    organizzare iniziative ed eventi finalizzati alla sensibilizzazione ed informazione sulle varie tematiche costituenti lo scopo sociale;

B)   organizzare manifestazioni, eventi e/o spettacoli pubblici e/o privati, ivi compresi quelli  cinematografici, musicali, teatrali, letterari, sportivi;

C)   pubblicare  studi e ricerche afferenti alle varie tematiche costituenti lo scopo sociale;

D)   redigere e pubblicare  note informative, periodici, libri e siti internet;

E)    organizzare attività di formazione sulle varie tematiche costituenti lo  scopo sociale;

F)    organizzare il tempo libero tramite iniziative podistiche, cicloturistiche, turistiche, culturali, culinarie, sportive amatoriali e di altri svaghi;

G)   svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, ivi compreso istituire o gestire uffici ed immobili in genere.

L’associazione può acquistare e assumere in locazione o comodato uffici ed immobili in genere, vendere od affittare i medesimi, provvedere alle forniture di beni e servizi, al fine di espletare e perseguire lo scopo sociale.
L’associazione potrà anche prestare ad altri pubblici o privati la propria collaborazione per la realizzazione  di iniziative conformi ai  propri scopi sociali e potrà eventualmente aderire ad altre associazioni, delle quali ne condivida le finalità, previa delibera dell’assemblea dei soci, secondo i modi e i termini previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 4
Soci

Possono essere soci dell’associazione tutti i cittadini che ne condividano gli scopi.
Potranno altresì essere soci altre associazioni ed enti aventi finalità e scopi simili a quello dell’associazione, ed in ogni caso non in contrasto con esso.
I soci si dividono in:

A)    Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;

B)    Soci Ordinari: tutti i soci aventi diritto a frequentare l’associazione;

C)    Soci Aggregati: tutti i soci minorenni, che diverranno automaticamente soci ordinari al compimento della maggiore età.

La presente classificazione si intende dettata a soli fini classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di soci rispetto ad un’altra. In particolare, tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra i soci, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.

In particolare ogni singolo socio ha diritto a:

A)    eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi;

B)    essere informato sulle attività dell’associazione e di essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute nell’interesse dell’associazione;

C)    frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’associazione;

D)    partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti;

L’iscrizione all’associazione comporta:

A)    l’assunzione della qualifica di socio;

B)    l’incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso;

C)    il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo, tra l’altro,  a versare annualmente la quota di partecipazione all’associazione stabilita dal consiglio direttivo;

D)    la  gratuità e assenza di lucro, anche indiretto, delle prestazioni personali che ciascun socio in forma volontaria intende apportare all’associazione in ragione  delle disponibilità individuali

Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti e soci maggiori di età hanno diritto di voto nelle assemblee, ed in particolare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione.
I soci aggregati assumeranno automaticamente il diritto di voto al compimento della maggiore età, negli stessi termini e modi di esercizio degli altri soci.
Sono considerati soci anche tutti i soggetti menzionati nell’articolo 111, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, sebbene ai soli fini delle disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 5
Acquisto e perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al consiglio direttivo, che decide insindacabilmente, e previo versamento della quota associativa.
La qualifica di socio si perde:

A)    per dimissioni da comunicarsi per iscritto, almeno  60 giorni solari prima dello scadere dell’anno;

B)    per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità;

C)    per ritardato pagamento della quota associativa annuale per oltre 15  giorni dopo la comunicazione di intimazione al pagamento;

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il consiglio direttivo procederà non oltre la scadenza di ogni semestre solare alla revisione della lista dei soci.

ARTICOLO 6
Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

-         l’Assemblea dei soci;

-         il Consiglio direttivo;

-         il Collegio dei revisori, se l’assemblea ne delibera la costituzione.

ARTICOLO 7
Assemblea dei soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
I soci sono convocati in assemblea almeno due volte all’anno.
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ogni socio ha un voto in assemblea, secondo il disposto di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile. Non è ammessa delega.
L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, non meno di dieci  giorni solari prima di quello fissato per l’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo dell’adunanza (nella sede sociale o in altro luogo purchè nel territorio nazionale), la data e ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
In mancanza dell’adempimento della  suddetta formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, consiglieri e revisori effettivi se nominati.
Il presidente del consiglio direttivo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel penultimo comma precedente, usare qualunque altra forma di comunicazione diretta al fine di diffondere ulteriormente tra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.
L’assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo.
L’assemblea deve pure essere convocata quante volte il consiglio direttivo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata con indicazione delle materie da trattare dal presidente del collegio dei revisori, se nominato, o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta, ed in caso d’inerzia del presidente del consiglio direttivo la convocazione deve essere fatta dal presidente del collegio dei revisori, se nominato, ovvero da altro membro del consiglio direttivo.
L’assemblea è presieduta dal presidente dal consiglio direttivo, fatta salva diversa determinazione dell’assemblea.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se del caso, tre scrutatori.
Il Presidente dell’assemblea constata la regolarità dell’assemblea, nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci.
Delle riunioni di assemblea si redige verbale debitamente firmato dal presidente e dal segretario.
Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con la stessa modalità prevista per l’avviso di convocazione dell’assemblea.
Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 8
Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria:

A)    approva il bilancio consuntivo ed eventualmente anche quello preventivo;

B)    nomina, ovvero revoca, i membri del consiglio direttivo;

C)    nomina,  se ritenuto utile,  i membri del collegio dei revisori dei conti, eleggendo tra questi il presidente;

D)    definisce e approva le politiche programmatiche dell’associazione;

E)    approva e modifica eventuali regolamenti interni all’associazione;

F)     delibera su qualsivoglia argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal consiglio direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L’assemblea ha luogo almeno due volte all’anno; l’assemblea che approva il bilancio deve avere luogo entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto al voto.

ARTICOLO 9
Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria delibera:

A)    sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;

B)    sul trasferimento della sede dell’ associazione;

C)    sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del seguente statuto;

D)    sulla nomina e sui poteri del/i liquidatore/i;

E)    su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

L’assemblea straordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto al voto. Per la validità della delibera di cui ai precedenti punti C) e D) occorre la presenza di 2/3  dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto.

ARTICOLO 10
Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si compone di sei membri, o di successivi multipli di tre, eletti dall’assemblea.
I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre anni, fatto salvo che le nomine si rinnovano ogni anno per un terzo con riferimento all’anzianità di nomina dei singoli consiglieri.
Il consiglio direttivo, se non eletto dall’assemblea, elegge nel suo seno il presidente ed un eventuale vicepresidente.
Il consiglio direttivo, sentito il parere del collegio dei revisori se nominato, può determinare eventuali compensi dovuti ai consiglieri per l’espletamento di particolari incarichi in favore dell’associazione.

ARTICOLO 11
Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal presidente del collegio dei revisori, se nominato.
La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi almeno otto giorni prima della adunanza ovvero,  nei casi urgenti, anche a mezzo di raccomandata a mano, di messo o telegramma, in modo che i consiglieri ed i revisori effettivi, se nominati,  ne siano informati almeno due giorni prima della adunanza.
Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le votazioni sono normalmente palesi. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 12
Poteri del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salvo quanto per legge o statuto è espressamente riservato all’assemblea.
Spetta, fra l’altro, a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, al consiglio direttivo:

A)    curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

B)    redigere i bilanci e presentarli in assemblea;

C)    predisporre i regolamenti interni dell’associazione ed eventuali  modifiche di essi, sottoponendoli all’approvazione dell’assemblea;

D)    determinare il valore delle quote associative annuali;

E)    convenire e concludere tutti gli atti contrattuali di ogni genere inerenti alle attività dell’associazione;

F)     revisionare gli elenchi dei soci in modo da accettare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

G)    deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci, nonché deliberare l’esclusione nei casi ammessi;

H)    tenere i libri sociali e le scritture contabili;

I)     nominare gruppi di lavoro, fissandone gli ambiti operativi e deleghe;

J)     deliberare su ogni altra questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il consiglio direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri ovvero  a procuratori ad negozia ovvero  a mandatari in genere, per determinati atti e categorie di atti, determinando i limiti della delega.

ARTICOLO 13
Il presidente

Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione senza alcuna limitazione di sorta, anche in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni come da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualsiasi grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni spettano all’eventuale vicepresidente nominato, ovvero al consigliere più anziano.

ARTICOLO 14
Rinunzie

La rinunzia anticipata dal mandato amministrativo dovrà essere comunicata in forma scritta dal rinunziante a mezzo raccomandata r.r. o telegramma a tutti i membri del consiglio direttivo e, se nominato, al presidente del collegio dei revisori dei conti.
Essa ha effetto dalla data dell’ultimo ricevimento della predetta comunicazione.
Qualora venga a mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo rimanente in carica provvede a sostituirli mediante cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile.

ARTICOLO 15
Organo di controllo

L’assemblea ha la facoltà di nominare l’organo di controllo costituito o da un revisore unico o dal collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e  due membri supplenti, la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso.
L’organo di controllo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
L’organo di controllo  deve controllare l’amministrazione dell’associazione, vigilare sull’osservanza delle leggi e dello statuto sociale ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
L’organo di controllo partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea.
Ciascun membro dell’organo di controllo può in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo; devono altresì effettuare gli accertamenti periodici e quanto ritenuto utile. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà redigersi verbale da trascrivere nell’apposito libro.

ARTICOLO 16
Libri sociali e scritture contabili

Oltre a quanto previsto dalle norme fiscali, l’associazione deve tenere:

A)    il libro dei soci, nel quale devono essere indicate le generalità anagrafiche di ciascun socio, i versamenti eseguiti relativamente alla quota associativa annuale nonché le eventuali annotazioni di esclusione;

B)    il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie;

C)    il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

D)    il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori;

E)    il libro giornale.

Il libro indicato al punto D) è tenuto a cura del collegio dei revisori; i restanti libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

ARTICOLO 17
Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

A)    dalle quote associative annuali;

B)    dalla riserva indivisibile formata dagli utili e avanzi di gestione di cui al successivo articolo;

C)    da eventuali contributi, erogazioni, raccolte di fondi effettuate occasionalmente ed altre entrate similari, purchè siano per legge imputabili a tale titolo;

D)    da ogni altra riserva costituita ai sensi di legge.

Tutte le quote associative annuali non sono divisibili, rimborsabili, trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.

ARTICOLO 18
Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale decorre  dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio costituito dal rendiconto economico-finanziario e  relazione sulla gestione.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea ordinaria dei soci  per l’approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto le spese e le entrate della gestione, e deve essere depositato presso la sede sociale nei 10  giorni precedenti l’assemblea, in modo che ogni socio ne possa prendere visione.
Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti ma bensì devono essere destinati a riserve indivisibili.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla copertura di eventuali disavanzi. In ogni caso eventuali disavanzi  risultanti in sede di approvazione
del bilancio vanno coperte utilizzando in ordine le riserve, le quote associative in progressione all’anzianità di formazione ed, infine, eventuali versamenti effettuati a tale titolo.

ARTICOLO 19
Scioglimento e liquidazione

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli anche fra i non soci.
Per qualsiasi causa di scioglimento dell’associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, alla devoluzione del patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.